T.A.R. Emilia Romagna, Sezione I, 23 dicembre 2013
Autore: La Redazione - Pubblicato il 13 febbraio 2014
Il beneficio dell’esonero dal “costo di costruzione” concerne unicamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un ben determinato impianto industriale o artigianale e non già quelle opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica
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